OBBLIGAZIONI SUBORDINATE PARTECIPATIVE

È prevista la possibilità, per le società non quotate di emettere titoli obbligazionari che prevedano clausole di partecipazione e di subordinazione, purché presentino le seguenti caratteristiche:

  • durata: non inferiore a 60 mesi;
  • la Subordinazione: la clausola di postergazione deve prevedere il diritto al rimborso subordinatamente agli altri creditori della società, mantenendo la prelazione al rimborso soltanto rispetto agli azionisti;
  • la clausola di partecipazione: la remunerazione deve essere composta da una parte fissa (il t.i. non può essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento pro tempore vigente) e da una parte variabile che deve essere commisurata al risultato economico dell’impresa emittente.